Comune di Guspini

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Pagamento verbali al Codice della Strada

Pagamento su accertamento di violazione:

L'accertamento di violazione (l'avviso trovato sul parabrezza dell'auto) non costituisce contestazione o notificazione di un verbale, ma può essere considerato l'inizio del procedimento sanzionatorio a carico del proprietario del veicolo.
Questo avviso può essere pagato entro 10 giorni dalla data apposta senza aggravio di spese, se non quelle dello stampato, previste in delibera comunale pari a euro 1 (uno), dopo questo periodo inizia la procedura di notificazione del verbale alla residenza del proprietario del veicolo, pertanto all'importo indicato sull'avviso saranno aggiunte le spese di procedura (€ 1,40), le spese di notifica (€ 5,60) ed eventualmente le spese di raccomandata di avviso di giacenza presso l'ufficio postale (€ 3,40) cosidetto CAD o le spese di raccomandata di avviso di notifica a persona autorizzata diversa dall'intestatario (€ 2,80) cosidetto CAN.
Avverso l'accertamento di violazione non è possibile proporre ricorso che sarà proponibile solamente dopo la notifica del verbale.
Prima di effettuare il pagamento è necessario verificare che i dati riportati sull'avviso di violazione corrispondano: data dell'accertamento, targa e tipo del veicolo.

Le modalità di pagamento sono:

  • Presso un Ufficio Postale utilizzando il bollettino postale allegato all'avviso o, in caso di smarrimento, compilandone uno in bianco instedandolo a: Comune di Guspini - Servizio di Tesoreria - sul C/C n. 16160095 e indicando nella causale il numero dell'avviso di violazione, la data dell'avviso, il veicolo e numero di targa ed i dati della patente del trasgressore.
  • Presso il Comando Polizia Municipale di Guspini esibendo l'avviso lasciato sul parabrezza del veicolo e la patente di guida del trasgressore.

Scaduto il termine di 10 giorni non è più possibile pagare la sanzione ma si dovrà attendere la notifica del verbale al proprietario del veicolo.

Pagamento su verbale notificato tramite posta:

Quando il verbale è notificato tramite posta può essere pagato in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica, per una somma pari al minimo della sanzione prevista, cui devono essere aggiunte le spese di notifica (euro 5,60), le eventuali spese di procedura (euro 1,40) e/o le spese per il CAD o per il CAN sopra indicati. Le modalità di pagamento sono le stesse dell'accertamento di violazione, descritte nel paragrafo precedente.
Nella notifica per posta è allegato al verbale il bollettino postale con l'indicazione del numero e la data del verbale. Per effettuare il pagamento deve essere completato il c/c/p con i dati del trasgressore e l'importo indicato nel verbale comprensivo delle spese fisse di € 7,00 (spese postali e di procedura) più la maggiorazione a seconda delle modalità di avvenuta notifica:

  • A - deve essere aggiunta la somma di € 3,40 quando il postino, non trovando a casa il destinatario o qualcuno atto a ricevere, deposita la raccomandata presso l'ufficio postale che, a sua volta, invia una nuova raccomandata di avviso di giacenza.
  • B - deve essere aggiunta la somma di € 2,80 quando il postino consegna la raccomandata ad un familiare convivente, presso la residenza dell'intestatario della notifica. Ai sensi della Legge 31/2008 l'agente postale da notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo lettera raccomandata.
  • C - non deve essere aggiunta alcuna somma quando il postino, consegna la raccomandata direttamente all'intestatario della raccomandata.

Pagamento su verbale contestato a mano al momento dell'accertamento della violazione:

Quando il verbale è notificato a mano al momento dell'accertamento della violazione, lo stesso può essere pagato in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica, per una somma pari al minimo della sanzione prevista, cui devono essere aggiunte le sole spese stampati (euro 1,00). Le modalità di pagamento sono le stesse dell'accertamento di violazione, descritte nel paragrafo precedente.
 

Sempre nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del verbale, se non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta, può essere proposto ricorso al Prefetto o in alternativa al Giudice di Pace.

 

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