Comune di Guspini

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Circolo Privato

Le tipologie sono due:
1) Circoli non aderenti a Enti e organismi che hanno finalità assistenziali o ricreative riconosciute dal ministero degli interni;
2) Circoli aderenti a Enti e Associazioni riconosciute dal Ministero degli interni.

La scelta di aderire o meno ad Enti riconosciuti è libera ma dalle due forme organizzative derivano importanti conseguenze sul piano amministrativo, in relazione ad alcune attività che possono essere esercitate, in quanto per i circoli aderenti sono previste disposizioni più favorevoli in merito alle possibilità di somministrare alimenti e bevande ai soci iscritti.

Pertanto:
1) I circoli che NON SOMMINISTRANO ai propri soci alimenti e bevande, sia aderenti o non aderenti e Enti e Associazioni riconosciute:Hanno diritto di associarsi liberamente, ai sensi dell’art. 18 della Costituzione, senza alcuna formalità e senza obbligo di autorizzazione da parte del Comune.
2) I circoli che SOMMINISTRANO alimenti e bevande ai soci iscritti:per l’attività di somministrazione devono presentare al comune nel cui territorio è la sede dell’attività una denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 19, legge 241/90 trenta giorni prima della data prevista per l’inizio dell’attività di somministrazione (ai sensi dell’art. 19, comma 2, legge 11 febbraio 2005, n. 15) .

L’inizio attività di somministrazione all’interno di un circolo privato è subordinato alla presentazione di una comunicazione 30 giorni prima (ai sensi della legge 241/90).
Nella comunicazione il soggetto deve dichiarare:
- requisiti morali;
- ubicazione e superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
- di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico
– sanitaria, sicurezza e prevenzioni incendi;
- di trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 111, commi 3, 4 bis e 4 quinquies del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (ossia non deve esercitare attività lucrativa).Allegati alla ComunicazioneAlla comunicazioni vanno allegati i seguenti documenti:
- dichiarazione di affiliazione ad un Ente o associazione con finalità assistenziali, culturali, sportive, ecc. riconosciuta dal Ministero degli Interni (l’elenco di tali Enti è consultabile in Internet)- atto costitutivo e statuto con l’indicazione delle cariche sociali, debitamente firmati (sono sufficienti copie semplici, non occorre copia autenticata);
 

Per poter presentare la comunicazione il circolo deve essere già formalmente costituito ed aderente.Requisiti professionali
 

Occorre distinguere:
1) se l’attività di somministrazione viene svolta direttamente dal Presidente del Circolo o da personale del circolo, senza affidarla a terzi e senza fini di lucro, non occorrono requisiti professionali;
2) viceversa, se la somministrazione viene svolta e gestita da soggetti terzi, configurandosi un’attività di impresa, occorre possedere uno dei requisiti professionali previsti dall’art.2, comma 4 della legge regionale n. 5/2006 e precisamente:
a) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale per il commercio istituito o riconosciuto dalla Regione; tali corsi, approvati congiuntamente dagli Assessori competenti in materia di commercio e di formazione professionale, possono essere gestiti tramite rapporti convenzionali dalle organizzazioni imprenditoriali del commercio, o da enti da queste costituiti, più rappresentative a livello provinciale;
b) aver esercitato in proprio, o in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla somministrazione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare regolarmente iscritto come tale all'INPS, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio nel settore nel quale s'intende avviare la nuova attività commerciale o di somministrazione;
c) essere stato iscritto nell'arco degli ultimi cinque anni al Registro degli esercenti il commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio).

Requisiti dei locali
Sono previsti dall’art.22 della legge regionale n. 5/2006 che, nell’indicare i requisiti che devono essere dichiarati nella comunicazione, impropriamente parla di “destinazione d’uso”.
Trattandosi di attività non commerciale in senso stretto si ritiene che sia possibile avviare l’attività in qualunque immobile indipendentemente dalla destinazione d’uso.Occorre comunque che il locale sia accatastato ed in possesso del certificato di abitabilità / agibilità; occorre inoltre che sia sorvegliabile ai sensi del D.M. 564/92.
Requisiti igienico sanitari per il locale adibito a somministrazione
Per il locale in cui si somministra occorre rispettare i requisiti di idoneità igienico sanitaria previsti dalle vigenti norme, che vanno auto certificati mediante la compilazione del Modulo A16 della modulistica regionale SUAP:
- Planimetria dei locali quotata (cioè con l’indicazione delle dimensioni dei vani) e arredata;
- Relazione tecnica descrittiva degli impianti, attrezzature, tipologie dei prodotti somministrati e delle relative preparazioni (ove previste) sottoscritta dal titolare;

Da ricordare:
♦ i locali di somministrazione non devono avere accesso diretto dalla pubblica via (es. strade, piazze o altri luoghi pubblici);
♦ devono essere privi di pubblicità esterna;

Inoltre:
♦ è vietata, anche in forma saltuaria, la somministrazione a soggetti diversi dai soci, pena l’applicazione di sanzioni pecuniarie e la chiusura dell’attività :
♦ i non soci possono accedere solo accompagnati da soci qualora si trovino in fase di ammissione a circolo stesso ( ad es. per attività di propaganda e siano in procinto di presentare la domanda di tesseramento).
♦ I soci aderenti dovrebbero essere almeno in numero di 100 (non esiste però alcuna disposizione normativa che richieda tale adempimento), ma si ritiene che il Comune non possa direttamente operare alcun controllo, né richiedere l’elenco dei soci, anche per ovvi motivi si tutela della riservatezza, anche alla luce dei principi codificati nel D.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Nel caso di controlli operati dagli organi addetti alla vigilanza non è inoltre prevista alcuna sanzione per l’ipotesi di mancata ottemperanza alla richiesta di esibire l’elenco dei soci.

E’ da notare, infine, che con recenti sentenze, ad esempio TAR Lazio 21 aprile 2005, n.2970, la giurisprudenza ha attenuato la rigidità dei suddetti principi sostenendo che l’estensione dei servizi di somministrazione effettuata a favore di:- persone invitate dai soci e presenti occasionalmente;- coloro che sono muniti di tessera di appartenenza all’associazione nazionale di categoria o di altri circoli locali aderenti alla stessa;- coloro che sono in fase di ammissione al circolo e pertanto dotati di tessera provvisoria

N.B. Per la somministrazione nei circoli deve essere ancora emanato apposito regolamento da parte della Giunta Regionale (entro 6 mesi dal 07 giungo 2006) col quale si presume che verranno meglio specificati e definiti i criteri per la disciplina dell’attività)Principali riferimenti normativi - Art. 18 della Costituzione- D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235- Art. 24 Legge Regionale 18.05.2006, n. 5

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