Comune di Guspini

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Regolamentazione apertura esercizi commerciali

22 aprile 2009

La Giunta regionale ha approvato il disegno di legge per la modifica della disciplina in materia di orari degli esercizi commerciali. In particolare è stata avanzata la proposta di modifica dell’articolo 5 che impone le chiusure relative alle festività del 1° gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 25 e 26 dicembre.
Il disegno di legge, composto da un solo articolo, propone l’eliminazione del divieto assoluto di apertura nei giorni 25 aprile e 1° maggio lasciando ai Comuni la valutazione in merito all’apertura degli esercizi commerciali nelle località a forte vocazione turistica, in particolar modo nel periodo primaverile.
Consulta il testo della delibera.

Cosa cambia:
sostanzialmente non cambia nulla, trattandosi di un disegno di legge la modifica vera e propria avrà corso solo in seguito all’espletamento dell’iter legislativo ordinario, attraverso l’approvazione in Consiglio Regionale di una nuova legge.

Il comune di Guspini:
il Comune di Guspini ha adottato  l’ordinanza sindacale n° 49 del 24.04.2007 che come oggetto riporta: "Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali al dettaglio su aree private e deroghe alla chiusura domenicale e festiva - (L.R. 18.05.2006, n.5 – L.R. 06.12.2006,n.17).

L'atto nello spcifico ordina al punto 1:
 

(...) Gli operatori commerciali esercenti l’attività di vendita al dettaglio hanno la facoltà di tenere aperti i propri esercizi nelle sottoindicate giornate domenicali e festive:
Tutte le domeniche e i giorni festivi nel mese di dicembre di ogni anno, con esclusione delle giornate del 25 e 26 dicembre;

  • Le ultime tre domeniche del mese di maggio;
  • Le prime tre domeniche del mese di ottobre;
  • Tutto il periodo della stagione estiva, intendendo come tale i mesi di giugno, luglio,
  • agosto e settembre di ogni anno, inclusa la giornata del 15 agosto;
  • La prima domenica del mese di gennaio che precede l’Epifania.

L’apertura degli esercizi può avvenire dalle ore 07.00 sino alle ore 22.00 per un limite massimo di tredici ore giornaliere.
Nel rispetto dei suddetti limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio, potendo scegliere, a seconda delle proprie necessità, di chiudere mezza giornata, una o più giornate nel corso della settimana e nei vari periodi dell’anno.
È disposta la chiusura inderogabile nelle seguenti giornate di ogni anno:

  • 1° GENNAIO
  • GIORNO DI PASQUA
  • 25 APRILE
  • 1° MAGGIO
  • 25 E 26 DICEMBRE

così come stabilito dal comma 6 dell’art. 3 della L.R. 6.12.2006, n.17.

In occasione di eventi e di manifestazioni di particolare rilevanza, quali la festività dell’Assunta, del Santo Patrono nonché in occasione di sagre e fiere locali, gli esercizi commerciali, al fine di rispondere alle esigenze di vita e di lavoro dei cittadini, possono superare l’orario di apertura delle 13 ore giornaliere ed è consentita la protrazione dell’orario di chiusura fino alle ore 24,00, senza necessità di richiedere alcuna autorizzazione al Comune né di inoltrare comunicazione in ordine agli orari prescelti. (...)

Sino alla modifica legislativa e al recepimento della stessa da parte dell'Aministrazione Comunale, attraverso una nuova regolamentazione o altro idoneo provvedimento, continua pertanto ad avere vigore l’ordinanza di cui sopra.
 

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