Dal 1 gennaio 2012 cambiano le regole per il rilascio dei certificati. I certificati saranno necesasri solo nei rapporti tra privati.
A seguito delle modifiche al DPR 445/200 introdotte con l’art. 15 comma 1 della Legge 12/11/2011 n. 183 in vigore dal 01/01/2012, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
La nuova norma rafforza il principio che, nei rapporti con la pubblica amministrazione (Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Scuole, Università, Prefetture, Questure, Camere di commercio, INPS, ecc) o con i privati gestori di pubblici servizi (Enel, Poste, Ferrovie, ecc.), la produzione di certificati venga sempre sostituita dalla presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà; la mancata accettazione di tali dichiarazioni e richiesta di certificati costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.
Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura:
Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.
INOLTRE:
- I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità e fatti non soggetti a modificazione (es. nascita, decesso) hanno validità illimitata.
- Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi (6) dalla data di rilascio (se disposizioni di legge non prevedono altra scadenza).
- Spetta alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi acquisire d'ufficio le informazioni, i dati e i documenti oggetto delle dichiarazioni sostitutive oppure già in possesso della Pubblica Amministrazione, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. (es.: se l’INPS richiedeva uno stato di famiglia al cittadino, era il cittadino a procurarsi il certificato, ora non più, il cittadino produrrà una dichiarazione sostitutiva di certificazione nel quale attesterà il suo stato di famiglia, sarà poi l’INPS che provvederà a verificare le dichiarazioni presentate)
Si ricorda comunque che:
- Il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche alle istituzioni private che lo consentano: banche, assicurazioni, agenzie d'affari, notai (art. 2 DPR 445/2000).
- L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 DPR 445/2000), non si paga l'imposta di bollo ne' diritti di segreteria e non è necessaria l'autenticazione della firma.
- Non vengono modificate le norme relative all’imposta di bollo e diritti di segreteria, e le esenzioni valgono per tutto ciò che non è “certificazione”, come le autentiche di firme e le copie conformi.
VANTAGGIO: autodichiarazioni gratis e risparmio del certificato.
RISCHIO PER IL CITTADINO: procedimento penale se dichiara il falso.
RESTA INTESO CHE
- Il cittadino conserva il diritto a richiedere ed avere i certificati dalle amministrazioni certificanti, questi verranno rilasciati in BOLLO ed avranno la dicitura : Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.
- Il cittadino potrà avvalersi comunque dei certificati e delle relative esenzioni previste per usi non contemplati nella nuova dissezione di legge (tabella B DPR 642 26/10/1972)
OSSIA:
- I certificati da produrre agli uffici giudiziari (non sono soggetti al DPR 445/2000) : ADOZIONE, DIVORZIO, SEPARAZIONE, PROCESSO PENALE ECC. che rientrano nella precedente tabella B per le esenzioni.
- I certificati da produrre a PRIVATI per cui le norme prevedono già delle esenzioni: ASSOCIAZIONI ONLUS, ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE AL CONI, DATORI DI LAVORO, BORSE DI STUDIO PRESSO ENTI PRIVATI, CERTIFICATI USO SUCCESSIONE PER NOTAI O ISTITUTI DI CREDITO (tabella B DPR 642 26/10/1972)
La mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, rese a norma dell’art.5 disposizioni della legge 12/11/2011 n. 183, costituisce violazione dei doveri di ufficio.