Il Ministero dello Sviluppo Economico fa chiarezza sui titoli di studio validi ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale richiesto per l’avvio di attività di commercio relativo al settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.
Tra le complesse problematiche che i funzionari addetti alle attività economiche si trovano a gestire quotidianamente vi è, da sempre, quella relativa al riconoscimento dei titoli richiesti dalla legge per l’esercizio delle attività di commercio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, IV divisione, promozione della concorrenza, con la circolare 3642/C del 15 aprile 2011, previa intesa con il Coordinamento interregionale sulla materia del commercio, ha fornito precise indicazioni sui titoli di studio e di qualificazione professionale che sono da considerarsi validi ai fini del riconoscimento del requisito professionale richiesto dalla legge per poter avviare un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande. Tali requisiti sono previsti dall’articolo 71, comma 6, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", che di seguito si riporta:
Art. 71 D.lgs n.59/2010 comma 6:
l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Dal dettato normativo si ricava, pertanto, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio di scuola secondaria o di laurea od altra scuola ad indirizzo professionale è strettamente correlata sulla puntuale verifica dei programmi di studio prescritti dall’ordinamento vigente durante il periodo di frequenza e di conseguimento degli stessi titoli abilitanti, come confermato anche da una nota del Ministero dello sviluppo economico, che ha fornito nuovi importanti indirizzi interpretativi con riferimento al titolo di studio di "ragioniere".
Infatti, nel parere del 6 giugno 2011 a firma del Direttore generale del Dipartimento per l’impresa e l’internalizzazione, si rileva come sia sempre fondamentale esaminare il piano di studi per una compiuta valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o professionale, in quanto soltanto dalla sua conoscenza è possibile capire se ci sono, o meno, i presupposti per dimostrare la professionalità necessaria.
Nel caso specifico, motivo del contendere era la materia "Merceologia", che è stata ritenuta valida, come peraltro sostenuto da anni dall’ufficio attività produttive nella verifica dei requisiti richiesti per l’esercizio delle suddette attività’.
Premesso quanto sopra ed individuati i requisiti che la normativa di riferimento richiede per l’accesso e l’esercizio dell’attività di commercio del settore alimentare o di somministrazione alimenti e bevande, si riporta la tabella dei titoli di studio riconosciuti validi ai fini del riconoscimento de requisiti professionale.
Altra interessante novità da segnalare, nell’interesse degli operatori economici del nostro territorio, è quella contenuta nell’ art.71, comma 6, lettera b) del D.lgs n.59/2010 sopra riportato, il quale riconosce la qualificazione professionale non solo al soggetto dipendente qualificato “addetto alla vendita, alla somministrazione o all’amministrazione” ( come previsto dalla disciplina previgente contenuta nell’art. 5, comma 5, lett.b) del D.lgs 31.03.1998, n.114 e nell’art.2, comma 4, lett.b) della legge regionale Sardegna n.5/2006) ma anche al soggetto “addetto alla preparazione di alimenti”.
Pertanto, la nuova disposizione consente di non differenziare, ai fini dell’acquisizione dell’abilitazione professionale, l’attività svolta in qualità di dipendente qualificato nel settore del commercio da quella svolta nel settore della produzione artigianale, con la conseguenza che anche l’attività prestata per almeno due anni nell’ultimo quinquiennio, anche in maniera non consecutiva, presso imprese artigiane di produzione alimentare, può essere considerato requisito ammissibile per l’esercizio dell’attività commerciale.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il Dott. Alessandro Pusceddu, Settore Attività Produttive - Tel. 0709760211.
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Normativa di riferimento:
Circolare Ministero S.E. 3642/C del 15 aprile 2011
D.lgs n.59/2010 - Art. 71, comma 6 - lett. a) b) c).
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Documenti allegati:
Tabella titoli di studio